Di Startup, in Italia, si parla da tempo, ma è con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n° 221, che si introduce nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove impre- se innovative (Startup).
La normativa è stata successivamente modificata più volte.
All’art. 25 il decreto definisce Start-up innovativa come “una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un merca- to regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.” Possiamo, dunque, affermare con certezza che vi rientrano, sia le So- cietà a Responsabilità Limitata (anche le srl nella nuova forma semplifi- cata), sia le Società per Azioni, le Società in Accomandita per Azioni che le Società Cooperative.
Qualsiasi sia la forma societaria scelta, per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti:
- La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24
(requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013).
- La società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015).
- La società deve avere sede in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accor- do sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in
- Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di
- La società non deve distribuire o aver distribuito
- La società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di pro- dotti o servizi innovativi ad alto valore
- La società non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
Inoltre, perché si sia in presenza di una Startup è necessario soddisfa re alternativamente almeno uno dei seguenti criteri:
- La società deve sostenere spese in ricerca e sviluppo in mi-
sura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013).
- La società deve impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013).
- La società essere titolare o depositaria o licenziataria di al- meno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di